
STATUTO
DENOMINAZIONE - SEDE
Art.1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dall’art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Empoli via Bardini, un’Associazione avente denominazione:
WOOLLOOMOOLOO A.S.D.
Essa è associazione non commerciale, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che aderisce all’Unione Italiana Sport Per tutti (UISP) e relative strutture periferiche. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazione e potrà affiliarsi ad Enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle leghe sportive e simili, sia nazionali che locali.
SCOPO – OGGETTO
Art. 2
L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
Art. 3
L’Associazione si propone di:
promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche legate agli ambienti marino, lacustre, lagunare e fluviale;
promuovere iniziative culturali finalizzate al recupero e allo studio della tradizione marinara;
organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, turistico-sportive e ricreative atte a soddisfare l’esigenza di conoscenza e svago dei cittadini;
promuove la collaborazione e lo scambio di informazioni ed esperienze con altre associazioni di interesse nautico;
partecipare ad organismi pubblici nei quali sia prevista la presenza di rappresentanze sportive e/o associative;
organizzare squadre sportive per la partecipazione a regate veliche e ad altre manifestazioni ed iniziative connesse al mare.
indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi, diportisti e tecnici.
gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a strutture sia di interesse sportivo che tecnico-costruttivo inerente all’ambiente marino;
Inoltre l’Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:
attivare rapporti e sottoscrivere convenzione con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi e collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;
allestire e gestire bar e punti ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci;
esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscale vigenti.
SOCI
Art. 4
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividono gli scopi e che s’impegnino a realizzarli.
Art. 5
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi di attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
All’atto della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.
La partecipazione alle attività organizzate è subordinata alla presentazione da parte dei singoli soci, del certificato medico previsto dalle leggi vigenti.
La responsabilità del mancato rispetto di queste norme è, sulla base delle normative vigenti, a carico del Presidente della società.
In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 6
La qualifica di socio dà diritto:
a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
a partecipare alle elezioni degli organi elettivi.
I soci sono tenuti:
all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
al pagamento del contributo associativo.
Art.7
I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
RECESSO - ESCLUSIONE
Art. 8
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
Art. 9
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio;
che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
che si renda moroso del versamento del contributo annuale;
che svolga o tenti di svolgere attività contrarie all’interesse dell’Associazione;
che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione;
che non rinnova la tessera.
L’esclusione diventa operante dall’annotazione del libro soci.
Art. 10
Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera ad eccezione del caso previsto dalla lettera b) dell’art. 9.
FONDO COMUNE
Art. 11
Il fondo comune è indivisibile ed è costituito da contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione.
Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da Legge.
ESERCIZI SOCIALI
Art. 12
L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre d’ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all’Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 13
Sono organi dell’Associazione:
L’Assemblea degli associati;
Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
ASSEMBLEE
Art. 14
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno venti giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
Art. 15
L’assemblea ordinaria;
Approva il bilancio consuntivo;
Procede alla nomina delle cariche sociali;
Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
Approva gli eventuali regolamenti;
Essa ha luogo una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie prime da trattare, da almeno un terzo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
Art. 16
L’assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
Art. 17
In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto.
In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo.
Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti (3/5) degli associati.
Art. 18
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa.
La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 19
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque a massimo di nove membri scelti fra gli associati.
I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire o consegnare non meno di otto giorni prima dell’adunanza.
Le sedute sono valide quando v’intervenga la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assolta dei voti.
Il Consiglio Direttivo è investito dai più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.
Spetta fra l’altro a titolo esemplificativo, al consiglio:
curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
compilare i regolamenti interni;
stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociali;
deliberare circa il recesso e l’esclusione degli associati;
nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’associazione;
compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’associazione;
Art. 20
Nel caso in cui, per dimissione o altre cause, uno o più dei componenti Il Comitato decadono dall’incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Comitato; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Comitato può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
PRESIDENTE
Art. 21
Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibere del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansione vengono esercitate dal vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al vice Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
PUBBLICITA’ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI
Art. 22
Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali, deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconto annuale.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.
SCIOGLIMENTO
Art. 23
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea, con il voto favorevole di almeno i tre quinti (3/5) dei presenti aventi diritto al voto.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma190, della Legge 23/12/1996, n°662.
NORMA FINALE
Art. 24
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, inquanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.